Art. 6.
(Musica popolare europea e internazionale).

      1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove programmi di scambi di bande, cori e gruppi di musica e di danze popolari con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare.

 

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